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+ 39 011.5220403
Piazza S. Giovanni 2, 10122 Torino
sabap-to@cultura.gov.it
sabap-to@pec.cultura.gov.it
Il procedimento di verifica dell’interesse può essere avviato d’ufficio oppure su istanza dell’ente proprietario, previa intesa col Segretariato Regionale MiBACT e inserimento dei dati sul portale benitutelati.it; la Soprintendenza svolge l’istruttoria e propone un parere alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, presieduta dal Segretario Regionale.
Per gli immobili dichiarati di interesse culturale l'Ufficio Vincoli predispone i decreti e li trasmette per la firma e repertorio al Presidente della Commissione Regionale. Verranno poi ritrasmessi all'Ufficio Vincoli che curerà la notifica agli interessati e successiva trascrizione all'Agenzia del Territorio competente per i beni immobili.
Nelle more della conclusione del procedimento di verifica, i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per interventi di qualsiasi genere.
PROCEDURE
Se i beni architettonici sono di proprietà pubblica, questi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con specifica autorizzazione all’alienazione rilasciata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere della Soprintendenza competente (Codice, artt. 55-58).
L’alienazione dei beni architettonici, siano essi di proprietà pubblica o privata, è sottoposta alla tutela dello Stato che può esercitare, come pure gli Enti territoriali, il diritto di prelazione legale: in altri termini può acquistare il bene al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (Codice, artt. 59-62).
Prelazione legale dei beni architettonici: l’atto di compravendita di beni architettonici di qualsiasi proprietà (pubblica o privata) deve essere denunciato a questa Soprintendenza entro 30 gg. dalla stipula del contratto (ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione). Se la proprietà è pubblica è necessario che l’istanza di cui al punto precedente abbia avuto esito positivo. La prelazione può essere esercitata nel termine di 60 gg. (se la denuncia è effettuata correttamente) dalla data di ricezione della denuncia. In caso di denuncia tardiva, oltre i 30 giorni dalla stipula dell'atto, la prelazione può essere esercitata entro 180 gg.
La denuncia contiene:
– i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente e sottoscrizione della denuncia dei medesimi;
– i dati identificativi dei beni e prezzo della vendita;
– l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
– indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni;
Ove mancasse anche uno di questi elementi la denuncia si considera incompleta e imprecisa.
La Soprintendenza, a seguito della denuncia pervenuta:
1) verifica i tempi d’inoltro e regolarità degli eventuali pregressi passaggi di proprietà, di cui al disposto di cui all’art.59 e seguenti del D.L.gs. 42/04 ed eventualmente richiede regolarizzazione di atti pregressi non denunciati.
2) trasmette comunicazione dell'avvenuta alienazione a titolo oneroso agli enti pubblici aventi tale diritto (Regione, Città Metropolitana di Torino, Comune) affinché intervengano nel procedimento -qualora interessati - e anche al notaio, alienante e acquirente.
Per le autorizzazioni ad alienare (art.56) i beni immobili di proprietà degli Enti (sottoposti al disposto D.lgs.42/04 come modificato dal D.lgs. 26/3/2008 n. 62) sarà cura degli Enti medesimi (Regioni, Città Metropolitane, Comuni, persone giuridiche private senza fine di lucro, etc.) far pervenire la richiesta, corredata della documentazione, direttamente alla Soprintendenza che la inoltrerà con il parere ed eventuali prescrizioni al Segretariato Regionale che rilascerà l’autorizzazione all’alienazione dell’ immobile.
A seguito del rilascio di tale autorizzazione, la Soprintendenza competente, notifica all'ente proprietario e trascrive all'Agenzia del Territorio.
L'Ente potrà procedere all’alienazione trasmettendo alla Soprintendenza la denuncia del passaggio di proprietà per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 42/2004.
I tirocini formativi sono consentiti a studenti universitari non ancora laureati, iscritti agli atenei convenzionati con la Soprintendenza.
Sui siti dedicati degli atenei (segreteria studenti o uffici stage & job) sono periodicamente pubblicati i progetti tematici disponibili, con le specifiche relative a tempi e modi di attuazione del tirocinio e contatti utili. Gli studenti interessati devono sempre presentare le candidature per il tramite del competente Ufficio dell’Ateneo di appartenenza.
Le iniziative svolte in parternariato sono generalmente precedute dalla stipula di un accordo, sotto forma di convenzione quadro o protocollo di intesa, tra la SABAP-TO e il/ i soggetto/i istituzionale/i interessati , che definisca obbiettivi e competenze dei soggetti coinvolti, previa approvazione da parte della superiore Direzione Generale Educazione e Ricerca.
Una volta attivata la convenzione, e nei tempi di durata della stessa, possono essere concordati puntuali progetti e iniziative. I progetti possono riguardare attività condivise di studio e ricerca, iniziative di promozione e divulgazione, didattica e formazione.
In questo momento non sono sono attivati progetti di alternanza scuola/lavoro. L' avvio di offerte di alternanza scuola lavoro verrà opportunamente pubblicizzata sui canali di comunicazione istituzionale, e presso i soggetti istituzionali esterni competenti in materia di istruzione scolastica.
Al fine di rendere omogenea l' offerta sul territorio, è consigliabile che l'istituto aderisca o si candidi alla partecipazione a progetti condivisi dalla Soprintendenza con altri soggetti istituzionali pubblici o privati su scala territoriale (area metropolitana, regionale, nazionale) . Tali progetti sono pubblicizzati sui siti istituzionali degli enti territoriali competenti in materia di istruzione scolastica, in particolare l'Ufficio Scolastico Regionale piemontese. Possono altresì essere valutati, sulla base di opportuni accordi, progetti di formazione ed educazione al patrimonio coordinati da soggetti pubblici e privati senza fini di lucro e rivolti alle scuole.
Qualunque soggetto tenuto al rispetto della normativa sui lavori pubblici (D. Lgs. 50/2016) è obbligato (art. 25), in fase di progettazione di fattibilità e prima dell’approvazione del progetto di un’opera che comporti nuovi scavi, a presentare alla Soprintendenza uno stralcio di progetto unitamente a uno studio archeologico, firmato da un archeologo professionista dotato dei requisiti di legge.
In tale studio, sulla base delle conoscenze pregresse, deve essere valutato il grado di rischio connesso alle opere che interferiscono con il sottosuolo. Il giudizio su tale elaborato da parte della Soprintendenza potrà comportare l’avvio della procedura di verifica vera e propria, con livelli successivi di approfondimento.
È necessario attenersi alle relative disposizioni riportate nelle Norme di Attuazione dei piani, richiedendo, a seconda dei casi, l’autorizzazione della Soprintendenza oppure dando comunicazione dell’inizio dell’intervento entro i termini stabiliti.
Il possesso e l’utilizzo del metal-detector non sono vietati in Italia, né esiste una regolamentazione specifica. In ogni caso, il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) riserva l’attività di ricerca di beni culturali allo Stato, che può autorizzare soggetti terzi attraverso uno specifico provvedimento di concessione, e impone comunque la segnalazione alle autorità entro 24 ore dal rinvenimento di qualunque oggetto possa presentare interesse archeologico o paleontologico.
La ricerca, la mancata segnalazione e l’impossessamento di tali beni da parte di cercatori non autorizzati comportano sanzioni penali.
Si considera legittima la proprietà privata di beni archeologici oppure paleontologici solamente nel caso in cui se ne possa dimostrare l’acquisizione prima dell’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 - la prima a introdurre il principio, confermato da tutta la normativa successiva, dell’appartenenza dello Stato di tutto ciò che si rinviene che rivesta interesse culturale -, oppure l’acquisto attraverso un canale commerciale legale, eventualmente attraverso una regolare importazione.
Il termine "vincolo" è entrato nel linguaggio comune ma è usato impropriamente in quanto non appartiene a nessuna espressione normativa o giurisprudenziale.
In ogni caso sta a significare che l’edificio in questione ha avuto una "dichiarazione di interesse culturale di un bene di proprietà privata che si conclude in un provvedimento motivato e notificato al proprietario".
Chi ha avuto il provvedimento di cui sopra secondo le disposizioni dell'art 21, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi natura relativi ai beni architettonici e storico-artistici, deve richiedere l’autorizzazione della Soprintendenza competente. Questo obbligo riguarda: - i beni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante (cosiddetto “vincolo”, artt. 10-13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); - i beni di proprietà pubblica di cui sia stato accertato l’interesse culturale ed anche – nelle more del completamento di tale procedura di verifica – quelli risalenti oltre settant'anni nel caso di beni immobili.
BISOGNA VERIFICARE IL LINK (CORINO)
Il proprietario di un bene storico - artistico ha la facoltà di fare richiesta alla Soprintendenza di valutazione dell'interesse culturale del bene ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 art. 12.
La verifica può anche essere effettuata su iniziativa degli organi competenti del Ministero oltre che su richiesta del soggetto interessato.
Se la verifica è positiva la Soprintendenza competente dà l’avvio del procedimento all’interessato e ad altri eventuali aventi titolo, che si conclude con la formalizzazione del provvedimento tramite un apposito Decreto del Segretario Regionale il quale verrà debitamente notificato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Per poter effettuare dei lavori su un bene vincolato è necessario che il proprietario del bene presenti alla Soprintendenza la relativa domanda in carta legale allegando il progetto d’intervento di un professionista abilitato.
Tale professionista sarà un architetto se il progetto è eminentemente di restauro oppure un ingegnere se vi sono parti parti tecniche, impiantistiche e strutturali secondo le disposizioni contenute nell’art.lo 52 II° comma del R.D. n° 2537/1925.
DOMANDA
Domanda in carta legale alla Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte – piazza S. Giovanni, 2 10122 TORINO contenente: - esatta denominazione e indirizzo dell’immobile - estremi del provvedimento di vincolo - indirizzo del proprietario richiedente - elenco allegati: in duplice copia per i Comuni; in triplice copia per privati e altri enti
ALLEGATI
Redatti da tecnico architetto/ingegnere abilitato ;
per le superfici decorate occorre la relazione del restauratore qualificato (o curriculum allegato)
- Relazione storico-artistica (con particolare riferimento al tipo di lavori previsti)
- Relazione tecnica descrittiva dei lavori con indicazione dei materiali e delle tecniche d’intervento
- Per lavori sulle superfici decorate occorre la relazione del restauratore qualificato
- Fotografie a colori stampate ad alta definizione che illustrino: il contesto, gli esterni, gli interni (viste di insieme e viste particolari), con planimetria di riferimento delle riprese
- Elaborati grafici in tre serie: rilievo, progetto, comparativa (giallo/rosso per demolizioni/nuova costruzione), in scale grafiche opportune
- Progetto architettonico - impiantistico con indicazione dei percorsi e delle tipologie di apparecchiature/corpi illuminanti e loro dislocazione
La Regione Piemonte con L.R. 32/2008 e s.m.i. ha delegato ai Comuni l'esercizio della funzione autorizzatoria solo in presenza di Commissione Locale per il Paesaggio, tanto per il procedimento ordinario, quanto per quello semplificato. Il D.P.R. 31/2017, come già il precedente D.P.R. 139/2010, rimette all'ente regionale la scelta di limitare il ricorso alle Commissioni Locali per il Paesaggio per i soli procedimenti ordinari, scelta che la Regione Piemonte non ha, al momento, compiuto. Pertanto, ad oggi non è consentito l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica da parte dei Comuni - singoli o associati - in assenza di Commissione Locale per il Paesaggio.
In attuazione dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa del 28 marzo 2008 sottoscritto da MiBACT e Regione Piemonte è stato istituito il Comitato Tecnico per i lavori di copianificazione paesaggistica che ha provveduto alla ricognizione ed esatta perimetrazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 157 e 142 del Codice, alla determinazione di specifiche prescrizioni d’uso per i Beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice nonché alla determinazione delle prescrizioni d’uso ricomprese nelle norme di attuazione del Ppr per le aree di cui all’articolo 142 del Codice. La Tavola P2 – Beni Paesaggistici del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il MiBACT e la Regione Piemonte, riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale. La superficie totale dei beni paesaggistici in Piemonte corrisponde al 61% del territorio regionale. Gli elaborati del Ppr sono disponibili in formato PDF sul sito ufficiale della regione Piemonte e la relativa cartografia è consultabile anche attraverso un servizio di visualizzazione WebGis disponibile all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/.
La realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio è subordinata al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. La competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, è in capo alla Regione o al Comune delegato, a seconda della tipologia di intervento, così come previsto dall’art. 3 della L.R. 32/2008. I proprietari, possessori o detentori dei beni hanno pertanto l’obbligo di sottoporre all’ente locale delegato i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. La pratica sarà poi sottoposta dall’ente stesso ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza, la cui istruttoria tecnico amministrativa è affidata ai funzionari responsabili per territorio.
ARCHIVIO STORICO
Gli archivi storici della attuale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Torino conservano i documenti relativi all’organizzazione, al funzionamento ed all’attività degli uffici di tutela sul territorio, dalla loro istituzione agli anni centrali del Novecento: rispecchiano l’evolversi della legislazione del settore culturale ed il conseguente assetto degli uffici che assumono diverse intitolazioni ed articolazioni territoriali differenti nel corso del tempo, con specializzazioni settoriali delle competenze ora riunite dall'ultima riorganizzazione, con conseguente necessità di gestione unitaria degli archivi.
I fondi archivistici comprendono il cosiddetto “archivio d’Andrade” e l’“archivio Gabrielli”.
In sintesi, il primo comprende fascicoli, disegni e fotografie relativi alla “Regia Delegazione per la conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria”, ufficio diretto fino al 1915 da Alfredo d’Andrade (da cui il nome dell’archivio), costituito inizialmente come Commissione per i restauri del Palazzo Madama di Torino, con registro di protocollo attivo dal 20 marzo 1884. I documenti arrivano fino a circa il 1953, quando era operativa la Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte diretta, a partire dal 1940, dall’architetto Vittorio Mesturino. In tale arco cronologico si susseguono alla direzione dell’ufficio con incarichi non sempre consequenziali l’ingegnere Cesare Bertea (dal 1916 al 1932), l’archeologo Gioacchino Mancini (dal 1933 al 1936), lo storico dell’arte Carlo Aru (dal 1936 al 1939). L’archivio è attualmente in riordino, ma sussistono elenchi dei materiali che rendono possibile la consultazione.
Il secondo riunisce la carte prodotte dall’allora “Regia Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna” a partire dagli anni Venti del XX secolo fino al 1966, anno del collocamento a riposo della Soprintendente, Noemi Gabrielli che succede nel 1952 alla direzione dell’ufficio diretto da Carlo Aru dal 1934 ed, in precedenza, da Guglielmo Pacchioni (dal 1923 al 1933) e da Alessandro Baudi di Vesme (1895-1923) già direttore della Regia Pinacoteca (poi Galleria Sabauda). L’area territoriale di riferimento comprendeva anche le province liguri ed Aosta, separate da Torino rispettivamente nel 1939 e nel 1948, ove rimane la “Soprintendenza alle Gallerie”, da cui dipendevano la Galleria Sabauda e dal 1956 l’Armeria Reale. Le carte sono inventariate per categorie, classi e fascicoli.
Modalità di accesso
L’accesso del pubblico è consentito previa autorizzazione del Soprintendente: gli interessati devono inviare per posta o per e-mail una richiesta di consultazione in carta libera contenente le proprie generalità, il telefono, l’indirizzo mail, l’argomento ed il motivo della ricerca mentre per gli studenti è consentito l’accesso solo per le ricerche connesse allo svolgimento della tesi di laurea specialistica previa presentazione di una lettera controfirmata (o presentata direttamente) dal docente relatore, secondo il modulo allegato: l’Ufficio comunica l'autorizzazione alla consultazione, con le modalità previste.
L'eventuale riproduzione dei documenti può essere effettuata ai sensi della circolare n.15 del 20 maggio 2014 della Direzione Regionale, che prevede la possibilità di realizzare fotografie e riprese amatoriali delle opere, previa presa visione della stessa circolare con sottoscrizione, mentre per la pubblicazione di immagini tratte dal materiale contenuto nell'archivio deve essere acquisita specifica autorizzazione per la riproduzione e l'uso delle immagini.
Particolari condizioni di accesso sono previste per i funzionari Mibact che lavorano presso Palazzo Chiablese.
ARCHIVIO RESTAURO
ARCHIVIO PAESAGGISTICO CORRENTE
IN FASE DI COSTRUZIONE
ARCHIVIO MONUMENTALE CORRENTE
IN FASE DI COSTRUZIONE
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
L’Archivio Fotografico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino costituisce un fondamentale tassello per la storia della tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico e architettonico, del territorio piemontese, testimoniando l'attività delle istituzioni di tutela che si sono susseguite nel corso degli anni.
L'Archivio fotografico è una struttura che raccoglie, inventaria e conserva i documenti fotografici prodotti e acquisiti dalle ex Soprintendenze. L'archivio permette la consultazione del materiale fotografico e promuove ricerche e collaborazioni con università, istituti culturali nazionali e fondazioni bancarie. Si propone inoltre, di svolgere attività di tutela e valorizzazione attraverso l'attivazione di progetti di schedatura, digitalizzazione e condizionamento del materiale in esso conservato.
L'attuale archivio si articola in tre sezioni che raccolgono le dotazioni fotografiche conservate dagli istituti ante riforma ministeriale e, ciascuno nella propria sede di formazione, sono ubicati a palazzo Chiablese e a palazzo Carignano.
La sezione relativa al materiale fotografico riguardante il patrimonio architettonico, conservata presso Palazzo Chiablese, è stimata intorno alle 150.000 unità, ed è costituita da fototipi di tipologia differente e datazione risalente sino al 1870 ca., epoca in cui iniziarono a svolgersi le prime attività “dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti”, antesignano della successiva Soprintendenza.
La sezione relativa al materiale fotografico riguardante il patrimonio storico-artistico, localizzata presso Palazzo Carignano, possiede oltre 300.000 immagini ed è suddiviso in diversi fondi. Il suo contenuto concerne l'attività di tutela e valorizzazione delle istituzioni Regie sul patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico sino alle più recenti riprese fotografiche provenienti da campagne di catalogazione, sopralluoghi, mostre e interventi di restauro.
All'interno di esso si distinguono alcuni nuclei di particolare rilevanza, quali il “Fondo Pia” e una collezione di stampe fotografiche donate del Soprintendente Carlo Aru.
Il primo conta un cospicuo numero di positivi appartenenti in gran parte all’illustre fotografo piemontese relativi a riprese di monumenti e opere d’arte ubicate in diverse località del territorio piemontese, aostano e ligure, mentre la donazione Aru, contiene soggetti artistici italiani, con stampe di qualità, a partire da fine Ottocento.
La sezione relativa al materiale fotografico riguardante il patrimonio archeologico comprende oltre 500.000 immagini da fototipi di tipologia differente. Tale sezione conserva la documentazione fotografica delle campagne di scavo, dei siti e monumenti archeologici, degli allestimenti museali permanenti e delle mostre, nonché dei reperti a partire dagli inizi del XX secolo sino alla soppressione nel 2016 delle Sovrintendenze Archeologia.
CONSULENZA, RICERCA E INFORMAZIONI
potranno essere richieste inviando una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La consultazione si effettua solo su appuntamento
CONCESSIONE IMMAGINI D’ARCHIVIO
Lo studioso può riprodurre con propri mezzi il materiale conservato in archivio esclusivamente per motivi di studio, con obbligo di invio di una copia elettronica dell’elaborato.
E' possibile richiedere ed ottenere immagini digitali gratuite o a pagamento secondo le modalità previste dal tariffario.
Ogni eventuale pubblicazione deve essere esplicitamente autorizzata.
RESPOSABILE:
Arch. Giulia MACCARRONE
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COLLABORATORI: Carla Bonomi
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+39 011.5220477
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ARCHIVIO ARCHEOLOGICO
Gli archivi della SABAP TO – settore archeologia – comprendono l’Archivio corrente, l’Archivio Storico e l’Archivio Museo Antichità Egizie. Essi si riferiscono alle attività della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e proseguono con i documenti frutto delle attività dell’attuale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, istituita con D.M. 44/2016.
Il settore si occupa di riordinare e indicizzare in formato digitale i materiali esistenti nei vari archivi; di proseguire nell’inventariazione di quanto viene immesso (relazioni di scavo; vecchi fondi); del servizio consultazione al pubblico.
Partecipa, inoltre, alla creazione di una rete condivisa informatizzata che consenta il riferimento ad altri settori e ne completi i dati documentari. Si raccorda al servizio Protocollo per l’organizzazione su base territoriale delle pratiche di tutela.
Il servizio è organizzato nel seguente modo:
Archivio corrente
L’archivio corrente, che conserva tutti i documenti e gli atti relativi all’attività archeologica della Soprintendenza, è articolato nelle seguenti sezioni:
Archivio Storico
L’Archivio Storico della sezione archeologia conserva documenti relativi all’attività del Regio Museo di Antichità e degli organi di tutela attivi sul territorio a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo. Sono parte integrante dell’Archivio Storico le sottosezioni “Barocelli” e “Mercando”, mentre è in corso di archiviazione la documentazione del fondo “Carducci”.
I documenti depositati presso l’Archivio Storico della Soprintendenza sono indicizzati informaticamente e organizzati secondo un criterio topografico.
Archivio Museo Antichità Egizie
L’Archivio Museo Antichità Egizie presso la SABAP TO comprende i documenti che furono prodotti dalla ex Soprintendenza Speciale al Museo Antichità Egizie prima della costituzione del Museo in Fondazione, avvenuta nel 2004. Si tratta dei documenti dell’Istituto risalenti agli ultimi 40 anni; le carte più antiche, costituenti l’Archivio Storico del Museo, sono state invece riversate all’Archivio di Stato, al momento dello scioglimento della ex Soprintendenza Speciale. In questo archivio sono conservate anche le pratiche correnti relative alla tutela sui beni del Museo che è esercitata dai funzionari specialisti in Egittologia della SABAP TO, riguardanti restauri, spostamenti, prestiti, conferimenti di beni, ricerche e altro.
RESPONSABILE: Marcella TRAPANI
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L'orario di accesso per gli utenti esterni è il seguente: 8.30-17.00 da lunedì al venerdì.
L'accesso è consentito solo presentando per iscritto al Soprintendente richiesta di autorizzazione motivata e previo appuntamento per il necessario raccordo con le turnazioni del personale