UFFICIO ESPORTAZIONE
Gli Uffici di Esportazione, istituiti e disciplinati dal Capo IV del R.D. 3164 del 31.12.1923 e dal D.P.R. 28.07.1967, rivestono la funzione di controllo sulla circolazione dei beni in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Autorizzano l’esportazione di opere ovvero la vietano per quei beni, la cui uscita dal territorio nazionale costituirebbe un danno per il patrimonio culturale nazionale.
Svolgono altresì attività di controllo – consulenza sulle opere provenienti dai Paesi Terzi. Tale attività implica un assiduo raccordo operativo con gli uffici doganali e con il territoriale Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.
La modalità procedura è digitale (Sistema ministeriale SUE), con la sola deroga per le istruttorie relative a trasferimenti temporanei di opere che partecipano ad eventi espositivi.
AVVISO
A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento europeo (UE) 2019/880, è entrato in funzione il sistema europeo per l’importazione di beni culturali (ICG – import cultural goods), relativo all’introduzione e importazione di beni culturali dai Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui all’allegato A al regolamento stesso.
Al riguardo, si comunica che è possibile per gli operatori registrarsi sulla piattaforma europea TRACES NT, che ospita il sistema europeo per l’importazione dei beni culturali ICG al seguente link:
Per potersi registrare sulla piattaforma, gli operatori dovranno, in via preliminare, procedere alla creazione di un proprio account europeo al seguente link:
Si segnala che è possibile accedere anche mediante credenziali SPID o CIE.
Una volta creato il proprio EU login o eseguito l’accesso con SPID o CIE, l’operatore dovrà richiedere un ruolo in TRACES NT per avere accesso al sistema. Il ruolo definisce cosa è possibile fare nel sistema.
I diversi ruoli possibili per ICG sono i seguenti:
• Operatore – Titolare dei beni: persona o entità che ne è proprietaria o che ha un diritto di disposizione simile su di essi o che ne ha il controllo fisico. Si tratta di coloro i quali dovranno presentare istanza di licenza per l’importazione di beni culturali ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 2019/880, o effettuare la dichiarazione dell’importatore ai sensi dell’ articolo 5 del predetto Regolamento.
• Operatore – Beneficiario dell’esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079: i “beneficiari dell’esenzione” indicano l’entità che è definita affidabile dall’autorità competente (ad esempio museo, università, etc …) e che beneficia dell’esenzione dall’ottenimento di una licenza di importazione o dalla redazione di una dichiarazione dell’importatore quando l’importazione avviene per le finalità di cui al medesimo articolo 3.
L’Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione, in attuazione del Regolamento europeo 2019/880, è l’Ufficio Esportazione di Torino esclusivamente per le seguenti regioni Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Sardegna.
Per tutte le informazioni, i manuali d’uso e la normativa di riferimento, è disponibile sul sito DG-ABAP il nuovo avviso pubblico aggiornato alla luce delle nuove indicazioni della Commissione Europea relativo alla piattaforma europea ICG, consultabile al seguente link:
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una o più scheda/e singola/e del/i bene/i con le informazioni dettagliate per ogni oggetto;
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una lista di beni, che consente di compilare un’unica scheda semplificata con le informazioni della manifestazione e allegare l’elenco delle opere in formato pdf, excel, etc direttamente dalla funzione Menu: "Foto e documenti allegati"
Si comunica che a partire dal 3 giugno 2025: per tutte le procedure è obbligatorio utilizzare il NUOVO PORTALE SUE.
Inoltre è attiva la vidimazione automatica da sistema per l'Autocertificazione digitale AAC 12 mesi, per cui in fase di inserimento richiesta è necessario selezionare dal menù a tendina la voce "Autocertificazione per l'uscita degli oggetti d’arte, opera di autore vivente o di autore non vivente la cui esecuzione non risalga ad oltre 12 mesi".
Si allega un PDF con le indicazioni operative, rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’utilizzo del portale avviene attraverso l’accreditamento dell’utente.
L'ufficio rilascia i seguenti documenti:
La trattazione delle istruttorie aventi ad oggetto opere con più di settant’anni decorre dalla data di accertamento con un termine massimo di 40 giorni.
I termini di trattazione delle istruttorie aventi ad oggetto opere d’arte contemporanee (con meno di settant’anni o di autori viventi) decorrono dalla data di consegna della documentazione cartacea opportunamente firmata con espletamento in massimo 30 giorni.
Per gli Attestati di libera circolazione relativi a beni archeologici si richiede di presentare contestualmente alla denuncia anche la documentazione comprovante il legittimo possesso dei beni stessi. Tale documentazione può essere identificata in armonia con quanto previsto dall’art. 64 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in attestato di autenticità/attestato di provenienza. Quest’ultimo potrà anche essere: in caso di acquisto da antiquario o da casa d’aste, fattura o verbale di aggiudicazione; in caso di acquisto da privato, dichiarazione congiunta delle parti contraenti; in caso di lascito ereditario, copia conforme dell’atto testamentario. In tutti i casi summenzionati la documentazione prodotta dovrà essere corredata da fotografia e altri elementi che rendano possibile l’identificazione sicura del bene e dimostrino, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 quindi che:
- i reperti siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento (art. 92 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- ovvero siano stati acquistati all’estero e portati in Italia (documentazione richiesta dall’art. 2 comma 2 Circolare n. 31 D.G. A.B.A.P. per il rilascio dei Certificati di Avvenuta Spedizione)
- ovvero i suddetti reperti siano stati acquistati/rinvenuti in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 e pervenuti al richiedente per asse ereditario comprovato.
DIRETTORE: Valeria Moratti CURRICULUM
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VICE DIRETTORE: David Lucidi
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COLLABORATORI: Luisa Ferrero, Umberto Palmara
+39 011.19524411 +39 0115220411 (centralino)
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