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  + 39 011.5220403        Piazza S. Giovanni 2, 10122 Torino       sabap-to@cultura.gov.it        sabap-to@pec.cultura.gov.it

UFFICIO ESPORTAZIONE


Gli Uffici di Esportazione, istituiti e disciplinati dal Capo IV del R.D. 3164 del 31.12.1923 e dal D.P.R. 28.07.1967, rivestono la funzione di controllo sulla circolazione dei beni in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Autorizzano l’esportazione di opere ovvero la vietano per quei beni, la cui uscita dal territorio nazionale costituirebbe un danno per il patrimonio culturale nazionale.
Svolgono altresì attività di controllo – consulenza sulle opere provenienti dai Paesi Terzi. Tale attività implica un assiduo raccordo operativo con gli uffici doganali e con il territoriale Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.
La modalità procedura è digitale (Sistema ministeriale SUE), con la sola deroga per le istruttorie relative a trasferimenti temporanei di opere che partecipano ad eventi espositivi.



AVVISO

 

Dal 7 ottobre 2024 sono attivate sul nuovo portale SUE le funzioni specifiche per le uscite temporanee in regime dichiarativo DVAL-D50-AAC
Le procedure in regime dichiarativo (DVAL-D50-AAC) specifiche per l'USCITA TEMPORANEA per manifestazione/mostra/esposizione/altro permettono al richiedente di inserire i dati dell'evento e associare alla dichiarazione:
  • una o più scheda/e singola/e del/i bene/i con le informazioni dettagliate per ogni oggetto;
  • una lista di beni, che consente di compilare un’unica scheda semplificata con le informazioni della manifestazione e allegare l’elenco delle opere in formato pdf, excel, etc  direttamente dalla funzione Menu: "Foto e documenti allegati"

 

Si comunica che dal 27 Dicembre 2023 per richiedere:
• Autocertificazione arte contemporanea- AAC
• Attestato di libera circolazione - ALC
• Dichiarazione oggetti con meno di 70 anni e più di 50 – D50
• Dichiarazione oggetti con più di 70 anni e valore inferiore a 13.500,00 euro - DVAL
• Licenza di esportazione definitiva – LED
è necessario utilizzare il nuovo portale:

https://sue.cultura.gov.it/sue/FE/pagePublicLogin.aspx

 

Per richiedere ESCLUSIVAMENTE:
• Attestato di Circolazione Temporanea – ACT
• Certificato di avvenuta importazione– CAI
• Certificato di avvenuta spedizione – CAS
• Licenza di esportazione Temporanea – LCT
• Rinnovo CAS/CAI
• Scarico CAS/CAI
e visualizzare le richieste avviate fino al 26/12/2023 è necessario utilizzare il vecchio portale:
https://sue.beniculturali.it/SUENET/SUE/frmsuelogin.aspx

 

L’utilizzo di entrambi i portali avviene attraverso l’accreditamento dell’utente

 

L'ufficio rilascia i seguenti documenti:

 

Autocertificazione Arte Contemporanea

L'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, non è soggetta ad autorizzazione. L'interessato (proprietario o esportatore) ha tuttavia l'onere di comprovare queste condizioni al competente Ufficio Esportazione (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 65, comma 4) tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di "Autocertificazione di arte contemporanea".
L'autocertificazione deve essere completa di fotocopia del documento di identità del richiedente

Dichiarazione oggetti aventi meno di 70 anni e più di 50

L'uscita definitiva dal territorio nazionale di opere eseguite da meno di settant’anni e più di cinquanta non è soggetta ad autorizzazione. L’interessato (proprietario o esportatore) ha tuttavia l’onere di comprovare queste condizioni al competente Ufficio Esportazione (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 65, comma 4) tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di “Dichiarazione oggetti aventi meno di 70 anni e più di 50”. L’autocertificazione deve essere completa di fotocopia del documento di identità del richiedente

Dichiarazione per l'uscita di oggetti d'arte eseguiti da più di 70 anni e di valore inferiore a 13.500 euro

L'uscita definitiva dal territorio nazionale di cose "che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1", non è soggetta ad autorizzazione (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 65, comma 4, lettera b). L’interessato (proprietario o esportatore) ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 65, comma 4-bis) tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di “Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di 70 anni e di valore inferiore a 13.500 euro”

Attestato di Libera Circolazione

Il documento è necessario per l'esportazione o la spedizione definitiva di oggetti o opere di proprietà privata che abbiano più di 70 anni e che abbiano un valore superiore a euro 13.500,00, che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse.

Ha validità cinque anni dalla data di emissione, non rinnovabile. Tale autorizzazione può essere negata dall'Ufficio Esportazione, quando si riconosca il particolare l'interesse culturale del bene ex art. 68 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli attestati di libera circolazione rilasciati dopo l’entrata in vigore della Legge 124/2017, 29.08.2017, possono essere prorogati fino a 5 anni. E’ necessario presentare richiesta, prima della scadenza dei tre anni, all’ufficio esportazione che ha emesso l’attestato di libera circolazione, e chiedere l’estensione della validità dai tre ai cinque anni del documento ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. n. 246/2018, “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”

Certificato di avvenuta importazione o Certificato avvenuta spedizione

Attestano l'importazione (da un paese extra Unione Europea) o la spedizione (da un paese membro dell'Unione Europea) di un'opera o di un bene culturale sul territorio nazionale. Ha validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato, nell'ambito dei quali è consentita la riesportazione dell'oggetto, previa verifica dell'Ufficio Esportazione e consegna del CAI o CAS originale

Proroga del Certificato di avvenuta importazione o Certificato avvenuta spedizione

Per la proroga le richieste devono essere inserite sulla piattaforma SUE, selezionando dal menù a tendina le voci: Rinnovo CAS/Rinnovo CAI, compilando tutti i campi previsti e inserendo anche la foto del retro dell’opera. La richiesta generata dal sistema SUE deve poi essere stampata con fotografia a colori, presentata, in doppia copia, firmata in originale dal richiedente e corredata da marca da bollo di importo di euro 16,00 (Legge n. 71 del 24 giugno 2013 (G. U. 147 del 25.06.2013) e dal CAI/CAS originale presso l’Ufficio Esportazione. La documentazione può essere consegnata a mano presso la portineria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Palazzo Chiablese, p.za S. Giovanni, 2, con orario dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (eccetto i festivi) oppure spedita all'indirizzo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino - Ufficio Esportazione -Palazzo Chiablese, p.za S. Giovanni, 2, 10122 Torino. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Esportazione non oltre sessanta giorni prima della scadenza del Certificato

Licenza comunitaria definitiva/temporanea

Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso di esportazione definitiva bisogna già essere in possesso dell’attestato di libera circolazione

Attestato di circolazione temporanea

Viene richiesto per l’uscita temporanea di beni culturali che non rientrano nel regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 

La trattazione delle istruttorie aventi ad oggetto opere con più di settant’anni decorre dalla data di accertamento con un termine massimo di 40 giorni.

I termini di trattazione delle istruttorie aventi ad oggetto opere d’arte contemporanee (con meno di settant’anni o di autori viventi) decorrono dalla data di consegna della documentazione cartacea opportunamente firmata con espletamento in massimo 30 giorni.

 

Per gli Attestati di libera circolazione relativi a beni archeologici si richiede di presentare contestualmente alla denuncia anche la documentazione comprovante il legittimo possesso dei beni stessi. Tale documentazione può essere identificata in armonia con quanto previsto dall’art. 64 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in attestato di autenticità/attestato di provenienza. Quest’ultimo potrà anche essere: in caso di acquisto da antiquario o da casa d’aste, fattura o verbale di aggiudicazione; in caso di acquisto da privato, dichiarazione congiunta delle parti contraenti; in caso di lascito ereditario, copia conforme dell’atto testamentario. In tutti i casi summenzionati la documentazione prodotta dovrà essere corredata da fotografia e altri elementi che rendano possibile l’identificazione sicura del bene e dimostrino, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 quindi che:

  • i reperti siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento (art. 92 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio)
  • ovvero siano stati acquistati all’estero e portati in Italia (documentazione richiesta dall’art. 2 comma 2 Circolare n. 31 D.G. A.B.A.P. per il rilascio dei Certificati di Avvenuta Spedizione)
  • ovvero i suddetti reperti siano stati acquistati/rinvenuti in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 e pervenuti al richiedente per asse ereditario comprovato.

 

 

DIRETTORE: Valeria Moratti         CURRICULUM

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COLLABORATORI: Luisa Ferrero, Fabio Olivieri

 

 +39 011.19524411  +39 0115220411 (centralino)        Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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