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Piazza S. Giovanni 2, 10122 Torino
sabap-to@cultura.gov.it
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Se i beni architettonici sono di proprietà pubblica, questi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con specifica autorizzazione all’alienazione rilasciata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere della Soprintendenza competente (Codice, artt. 55-58).
L’alienazione dei beni architettonici, siano essi di proprietà pubblica o privata, è sottoposta alla tutela dello Stato che può esercitare, come pure gli Enti territoriali, il diritto di prelazione legale: in altri termini può acquistare il bene al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (Codice, artt. 59-62).
Prelazione legale dei beni architettonici: l’atto di compravendita di beni architettonici di qualsiasi proprietà (pubblica o privata) deve essere denunciato a questa Soprintendenza entro 30 gg. dalla stipula del contratto (ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione). Se la proprietà è pubblica è necessario che l’istanza di cui al punto precedente abbia avuto esito positivo. La prelazione può essere esercitata nel termine di 60 gg. (se la denuncia è effettuata correttamente) dalla data di ricezione della denuncia. In caso di denuncia tardiva, oltre i 30 giorni dalla stipula dell'atto, la prelazione può essere esercitata entro 180 gg.
La denuncia contiene:
– i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente e sottoscrizione della denuncia dei medesimi;
– i dati identificativi dei beni e prezzo della vendita;
– l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
– indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni;
Ove mancasse anche uno di questi elementi la denuncia si considera incompleta e imprecisa.
La Soprintendenza, a seguito della denuncia pervenuta:
1) verifica i tempi d’inoltro e regolarità degli eventuali pregressi passaggi di proprietà, di cui al disposto di cui all’art.59 e seguenti del D.L.gs. 42/04 ed eventualmente richiede regolarizzazione di atti pregressi non denunciati.
2) trasmette comunicazione dell'avvenuta alienazione a titolo oneroso agli enti pubblici aventi tale diritto (Regione, Città Metropolitana di Torino, Comune) affinché intervengano nel procedimento -qualora interessati - e anche al notaio, alienante e acquirente.
Per le autorizzazioni ad alienare (art.56) i beni immobili di proprietà degli Enti (sottoposti al disposto D.lgs.42/04 come modificato dal D.lgs. 26/3/2008 n. 62) sarà cura degli Enti medesimi (Regioni, Città Metropolitane, Comuni, persone giuridiche private senza fine di lucro, etc.) far pervenire la richiesta, corredata della documentazione, direttamente alla Soprintendenza che la inoltrerà con il parere ed eventuali prescrizioni al Segretariato Regionale che rilascerà l’autorizzazione all’alienazione dell’ immobile.
A seguito del rilascio di tale autorizzazione, la Soprintendenza competente, notifica all'ente proprietario e trascrive all'Agenzia del Territorio.
L'Ente potrà procedere all’alienazione trasmettendo alla Soprintendenza la denuncia del passaggio di proprietà per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 42/2004.
I tirocini formativi sono consentiti a studenti universitari non ancora laureati, iscritti agli atenei convenzionati con la Soprintendenza.
Sui siti dedicati degli atenei (segreteria studenti o uffici stage & job) sono periodicamente pubblicati i progetti tematici disponibili, con le specifiche relative a tempi e modi di attuazione del tirocinio e contatti utili. Gli studenti interessati devono sempre presentare le candidature per il tramite del competente Ufficio dell’Ateneo di appartenenza.
Le iniziative svolte in parternariato sono generalmente precedute dalla stipula di un accordo, sotto forma di convenzione quadro o protocollo di intesa, tra la SABAP-TO e il/ i soggetto/i istituzionale/i interessati , che definisca obbiettivi e competenze dei soggetti coinvolti, previa approvazione da parte della superiore Direzione Generale Educazione e Ricerca.
Una volta attivata la convenzione, e nei tempi di durata della stessa, possono essere concordati puntuali progetti e iniziative. I progetti possono riguardare attività condivise di studio e ricerca, iniziative di promozione e divulgazione, didattica e formazione.
In questo momento non sono sono attivati progetti di alternanza scuola/lavoro. L' avvio di offerte di alternanza scuola lavoro verrà opportunamente pubblicizzata sui canali di comunicazione istituzionale, e presso i soggetti istituzionali esterni competenti in materia di istruzione scolastica.
Al fine di rendere omogenea l' offerta sul territorio, è consigliabile che l'istituto aderisca o si candidi alla partecipazione a progetti condivisi dalla Soprintendenza con altri soggetti istituzionali pubblici o privati su scala territoriale (area metropolitana, regionale, nazionale) . Tali progetti sono pubblicizzati sui siti istituzionali degli enti territoriali competenti in materia di istruzione scolastica, in particolare l'Ufficio Scolastico Regionale piemontese. Possono altresì essere valutati, sulla base di opportuni accordi, progetti di formazione ed educazione al patrimonio coordinati da soggetti pubblici e privati senza fini di lucro e rivolti alle scuole.
Qualunque soggetto tenuto al rispetto della normativa sui lavori pubblici (D. Lgs. 50/2016) è obbligato (art. 25), in fase di progettazione di fattibilità e prima dell’approvazione del progetto di un’opera che comporti nuovi scavi, a presentare alla Soprintendenza uno stralcio di progetto unitamente a uno studio archeologico, firmato da un archeologo professionista dotato dei requisiti di legge.
In tale studio, sulla base delle conoscenze pregresse, deve essere valutato il grado di rischio connesso alle opere che interferiscono con il sottosuolo. Il giudizio su tale elaborato da parte della Soprintendenza potrà comportare l’avvio della procedura di verifica vera e propria, con livelli successivi di approfondimento.
È necessario attenersi alle relative disposizioni riportate nelle Norme di Attuazione dei piani, richiedendo, a seconda dei casi, l’autorizzazione della Soprintendenza oppure dando comunicazione dell’inizio dell’intervento entro i termini stabiliti.
Il possesso e l’utilizzo del metal-detector non sono vietati in Italia, né esiste una regolamentazione specifica. In ogni caso, il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) riserva l’attività di ricerca di beni culturali allo Stato, che può autorizzare soggetti terzi attraverso uno specifico provvedimento di concessione, e impone comunque la segnalazione alle autorità entro 24 ore dal rinvenimento di qualunque oggetto possa presentare interesse archeologico o paleontologico.
La ricerca, la mancata segnalazione e l’impossessamento di tali beni da parte di cercatori non autorizzati comportano sanzioni penali.
Si considera legittima la proprietà privata di beni archeologici oppure paleontologici solamente nel caso in cui se ne possa dimostrare l’acquisizione prima dell’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 - la prima a introdurre il principio, confermato da tutta la normativa successiva, dell’appartenenza dello Stato di tutto ciò che si rinviene che rivesta interesse culturale -, oppure l’acquisto attraverso un canale commerciale legale, eventualmente attraverso una regolare importazione.
Il termine "vincolo" è entrato nel linguaggio comune ma è usato impropriamente in quanto non appartiene a nessuna espressione normativa o giurisprudenziale.
In ogni caso sta a significare che l’edificio in questione ha avuto una "dichiarazione di interesse culturale di un bene di proprietà privata che si conclude in un provvedimento motivato e notificato al proprietario".
Chi ha avuto il provvedimento di cui sopra secondo le disposizioni dell'art 21, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi natura relativi ai beni architettonici e storico-artistici, deve richiedere l’autorizzazione della Soprintendenza competente. Questo obbligo riguarda: - i beni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante (cosiddetto “vincolo”, artt. 10-13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); - i beni di proprietà pubblica di cui sia stato accertato l’interesse culturale ed anche – nelle more del completamento di tale procedura di verifica – quelli risalenti oltre settant'anni nel caso di beni immobili.
BISOGNA VERIFICARE IL LINK (CORINO)
Il proprietario di un bene storico - artistico ha la facoltà di fare richiesta alla Soprintendenza di valutazione dell'interesse culturale del bene ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 art. 12.
La verifica può anche essere effettuata su iniziativa degli organi competenti del Ministero oltre che su richiesta del soggetto interessato.
Se la verifica è positiva la Soprintendenza competente dà l’avvio del procedimento all’interessato e ad altri eventuali aventi titolo, che si conclude con la formalizzazione del provvedimento tramite un apposito Decreto del Segretario Regionale il quale verrà debitamente notificato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Per poter effettuare dei lavori su un bene vincolato è necessario che il proprietario del bene presenti alla Soprintendenza la relativa domanda in carta legale allegando il progetto d’intervento di un professionista abilitato.
Tale professionista sarà un architetto se il progetto è eminentemente di restauro oppure un ingegnere se vi sono parti parti tecniche, impiantistiche e strutturali secondo le disposizioni contenute nell’art.lo 52 II° comma del R.D. n° 2537/1925.
DOMANDA
Domanda in carta legale alla Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte – piazza S. Giovanni, 2 10122 TORINO contenente: - esatta denominazione e indirizzo dell’immobile - estremi del provvedimento di vincolo - indirizzo del proprietario richiedente - elenco allegati: in duplice copia per i Comuni; in triplice copia per privati e altri enti
ALLEGATI
Redatti da tecnico architetto/ingegnere abilitato ;
per le superfici decorate occorre la relazione del restauratore qualificato (o curriculum allegato)
- Relazione storico-artistica (con particolare riferimento al tipo di lavori previsti)
- Relazione tecnica descrittiva dei lavori con indicazione dei materiali e delle tecniche d’intervento
- Per lavori sulle superfici decorate occorre la relazione del restauratore qualificato
- Fotografie a colori stampate ad alta definizione che illustrino: il contesto, gli esterni, gli interni (viste di insieme e viste particolari), con planimetria di riferimento delle riprese
- Elaborati grafici in tre serie: rilievo, progetto, comparativa (giallo/rosso per demolizioni/nuova costruzione), in scale grafiche opportune
- Progetto architettonico - impiantistico con indicazione dei percorsi e delle tipologie di apparecchiature/corpi illuminanti e loro dislocazione
La Regione Piemonte con L.R. 32/2008 e s.m.i. ha delegato ai Comuni l'esercizio della funzione autorizzatoria solo in presenza di Commissione Locale per il Paesaggio, tanto per il procedimento ordinario, quanto per quello semplificato. Il D.P.R. 31/2017, come già il precedente D.P.R. 139/2010, rimette all'ente regionale la scelta di limitare il ricorso alle Commissioni Locali per il Paesaggio per i soli procedimenti ordinari, scelta che la Regione Piemonte non ha, al momento, compiuto. Pertanto, ad oggi non è consentito l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica da parte dei Comuni - singoli o associati - in assenza di Commissione Locale per il Paesaggio.
In attuazione dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa del 28 marzo 2008 sottoscritto da MiBACT e Regione Piemonte è stato istituito il Comitato Tecnico per i lavori di copianificazione paesaggistica che ha provveduto alla ricognizione ed esatta perimetrazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 157 e 142 del Codice, alla determinazione di specifiche prescrizioni d’uso per i Beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice nonché alla determinazione delle prescrizioni d’uso ricomprese nelle norme di attuazione del Ppr per le aree di cui all’articolo 142 del Codice. La Tavola P2 – Beni Paesaggistici del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il MiBACT e la Regione Piemonte, riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale. La superficie totale dei beni paesaggistici in Piemonte corrisponde al 61% del territorio regionale. Gli elaborati del Ppr sono disponibili in formato PDF sul sito ufficiale della regione Piemonte e la relativa cartografia è consultabile anche attraverso un servizio di visualizzazione WebGis disponibile all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/.
La realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio è subordinata al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. La competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, è in capo alla Regione o al Comune delegato, a seconda della tipologia di intervento, così come previsto dall’art. 3 della L.R. 32/2008. I proprietari, possessori o detentori dei beni hanno pertanto l’obbligo di sottoporre all’ente locale delegato i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. La pratica sarà poi sottoposta dall’ente stesso ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza, la cui istruttoria tecnico amministrativa è affidata ai funzionari responsabili per territorio.