AREA FUNZIONALE: PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Il patrimonio archeologico presenta caratteri particolari nell’ambito dei beni culturali, dal momento che, oltre a quanto già noto, qualunque intervento nel sottosuolo può portare alla scoperta di nuovi siti e nuovi reperti.
I funzionari archeologi della Soprintendenza hanno responsabilità di tutela del patrimonio archeologico ricadente nell’area di competenza, sia esso immobile o mobile.
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio immobile, ovvero le evidenze archeologiche di carattere strutturale, queste possono rientrare in aree archeologiche di proprietà demaniale (Teatro romano di Torino, Anfiteatro romano di Ivrea, Città romana di Industria - Monteu da Po, Villa romana di Caselette, Villa romana di Almese, Arco di Augusto e Anfiteatro romano di Susa), o di altri enti pubblici o ecclesiastici (Porta Palatina di Torino, Rivellino degli Invalidi di Torino, Basiliche paleocristiane del Duomo di Torino, Battistero di Chieri, Aree archeologiche di Susa, Area archeologica di Chiomonte), oppure ricadere in aree in proprietà privata, soggette a restrizioni per la presenza di un decreto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante: su queste ultime, qualunque intervento che comporti modifiche dell’assetto attuale deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) e, nel caso di aree con valenza paesaggistica riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi della parte III del Codice. Esistono poi - in particolare nei centri storici di città pluristratificate, quali ad esempio Torino, Ivrea, Chieri, Cavour, Rivoli, Susa - norme di piano regolatore volte alla protezione del sottosuolo archeologico.
Per quanto riguarda il patrimonio costituito da beni mobili, la Soprintendenza ha competenza di tutela sulle collezioni pubbliche e di enti senza fini di lucro, con l’eccezione di quelle sottoposte alla tutela di altri enti (Musei Reali, Polo Museale del Piemonte), nonché sui beni di proprietà privata sui quali sia stato emanato un decreto di riconoscimento di interesse culturale particolarmente importante, e inoltre di controllo sui beni che passano attraverso canali commerciali. Inoltre, per tramite dell’Ufficio Esportazione di Torino, su quei beni destinati a uscire in maniera temporanea oppure definitiva dal territorio nazionale, e su quelli in ingresso temporaneo.
Per quanto riguarda le attività che, interessando il sottosuolo, possono intercettare depositi o strutture di natura archeologica, tutelati dalla legge che ne assegna la proprietà allo Stato, la normativa italiana (art. 25 D. Lgs. 50/2016) prevede la verifica preventiva dell’interesse archeologico a carico della committenza dell’opera nel caso di lavori pubblici, di qualunque natura o estensione. Tale procedura prende avvio da uno studio preliminare, a seguito del quale la Soprintendenza può richiedere gradi di approfondimento successivo, sino allo scavo integrale di eventuali preesistenze prima della conclusione della progettazione dell’opera.
La Soprintendenza collabora, inoltre, all’attività del Nucleo di Torino del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per il contrasto alle ricerche archeologiche non autorizzate, al traffico illegale di reperti di provenienza nazionale e internazionale, e alla circolazione di oggetti falsi.