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Venerdì, 06 Luglio 2018 13:28

Alienazioni

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Se i beni architettonici sono di proprietà pubblica, questi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con specifica autorizzazione all’alienazione rilasciata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere della Soprintendenza competente (Codice, artt. 55-58).

 

L’alienazione dei beni architettonici, siano essi di proprietà pubblica o privata, è sottoposta alla tutela dello Stato che può esercitare, come pure gli Enti territoriali, il diritto di prelazione legale: in altri termini può acquistare il bene al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (Codice, artt. 59-62).

 

Prelazione legale dei beni architettonici: l’atto di compravendita di beni architettonici di qualsiasi proprietà (pubblica o privata) deve essere denunciato a questa Soprintendenza entro 30 gg. dalla stipula del contratto (ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione). Se la proprietà è pubblica è necessario che l’istanza di cui al punto precedente abbia avuto esito positivo. La prelazione può essere esercitata nel termine di 60 gg. (se la denuncia è effettuata correttamente) dalla data di ricezione della denuncia. In caso di denuncia tardiva, oltre i 30 giorni dalla stipula dell'atto, la prelazione può essere esercitata entro 180 gg.

 

 

 

La denuncia contiene:

 

– i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente e sottoscrizione della denuncia dei medesimi;

 

– i dati identificativi dei beni e prezzo della vendita;

 

– l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;

 

– indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni;

 

Ove mancasse anche uno di questi elementi la denuncia si considera incompleta e imprecisa.

 

La Soprintendenza, a seguito della denuncia pervenuta:

 

1) verifica i tempi d’inoltro e regolarità degli eventuali pregressi passaggi di proprietà, di cui al disposto di cui all’art.59 e seguenti del D.L.gs. 42/04 ed eventualmente richiede regolarizzazione di atti pregressi non denunciati.

 

2) trasmette comunicazione dell'avvenuta alienazione a titolo oneroso agli enti pubblici aventi tale diritto (Regione, Città Metropolitana di Torino, Comune) affinché intervengano nel procedimento -qualora interessati - e anche al notaio, alienante e acquirente.

 

Per le autorizzazioni ad alienare (art.56) i beni immobili di proprietà degli Enti (sottoposti al disposto D.lgs.42/04 come modificato dal D.lgs. 26/3/2008 n. 62) sarà cura degli Enti medesimi (Regioni, Città Metropolitane, Comuni, persone giuridiche private senza fine di lucro, etc.) far pervenire la richiesta, corredata della documentazione, direttamente alla Soprintendenza che la inoltrerà con il parere ed eventuali prescrizioni al Segretariato Regionale che rilascerà l’autorizzazione all’alienazione dell’ immobile.

 

A seguito del rilascio di tale autorizzazione, la Soprintendenza competente, notifica all'ente proprietario e trascrive all'Agenzia del Territorio.

L'Ente potrà procedere all’alienazione trasmettendo alla Soprintendenza la denuncia del passaggio di proprietà per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 42/2004.

Letto 1695 volte Ultima modifica il Venerdì, 06 Luglio 2018 13:28
Gianluca Di Bella

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